Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.
Capo VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni
nessuna Sezione
Art.70
1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal DigitPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.
Attività DigitPA:
Inserire programmi informatici riusabili in Catalogo
Attività DigitPA:
Riuso
Attività DigitPA:
Riuso di programmi applicativi
Attività DigitPA:
Riusare programmi informatici in Catalogo 