Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

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Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete
Sezione II - Fruibilità dei dati
Art.62
bis

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.