Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.
Capo III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
nessuna Sezione
Art.42
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 71 .
Attività DigitPA:
Dematerializzazione 