Digitalizzazione e riorganizzazione.

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Capo I - Principi generali
Sezione III - Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali
Art.15

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 12, comma 1 , avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1 , le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all' articolo 71 .

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2 , nonché dei costi e delle economie che ne derivano  .

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 . Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione  .

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea  .

3-bis. Le funzioni  legate  alle tecnologie dell'informazione  e della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni sono  obbligatoriamente  ed  esclusivamente   esercitate   in   forma associata, secondo le forme  previste  dal  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei  comuni  con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia .

3-ter. Le funzioni ICT  di  cui  al  comma  3-bis  comprendono  la realizzazione e la  gestione  di  infrastrutture  tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di  banche  dati, di applicativi  software, l'approvvigionamento  di  licenze  per  il  software,  la  formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta  da  più di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni,che sono tenuti ad esercitare le funzioni  ICT  in  forma  associata,deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di  entrata in  vigore  della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo  117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea  per  area  geografica  per  lo  svolgimento,  in forma obbligatoriamente associata da  parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni  di cui  al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza  e  di riduzione delle spese, fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono  singolarmente  assumere  obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi  3-bis  e  3-ter.Per tale  scopo,  all'interno  della  gestione  associata,  i  comuni individuano un'unica stazione appaltante.

3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi  di attuazione sono definiti con decreto del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  previa intesa  in  sede  di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Attività DigitPA: 
Dematerializzazione