Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

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Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete
Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni
Art.57
bis

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

2. La realizzazione e la gestione dell’indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La  mancata  comunicazione  degli elementi  necessari al  completamento dell'indice e  del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità  dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato  ai dirigenti responsabili .