Libri e scritture

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Capo II - Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scritture
Sezione III – Trasferimenti di fondi, libri e scritture
Art.39

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.