Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

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Capo VIII - Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione
Sezione II - Sistema pubblico di connettività SPC
Art.75

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all' articolo 2.comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680 , nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.
3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all' articolo 79.