Trasferimenti di fondi

Versione stampabileInvia ad un amicoSalva in PDF
Capo II - Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scritture
Sezione III – Trasferimenti di fondi, libri e scritture
Art.38

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.