Uso di pseudonimi
Capo II - Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scritture
Sezione II - Firme elettroniche e certificatori
Art.33
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni dall’emissione del certificato stesso.
