Dati pubblici
Nell’ambito del Capo V del Codice dell’Amministrazione Digitale, gli articoli 50 e 58 pongono l’attenzione sulla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e le modalità da seguire per rendere tali dati fruibili a tutte le amministrazioni interessate.
Fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali l’articolo 50 dispone, in linea generale e salvo alcune esplicite esclusioni, l’accessibilità e la fruibilità di qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione a favore delle altre amministrazioni in funzione dei compiti istituzionali di quest’ultime.
Il successivo articolo 58, specifica le modalità di accesso e fruibilità di tali dati e indica a tal fine lo strumento della “convenzione”. In particolare la norma, dopo aver precisato che qualsiasi tipo di trasferimento dei dati non modifica la titolarità degli stessi, prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi.
Il procedimento delineato dalla norma prevede la predisposizione, sulla base di apposite linee guida redatte da DigitPa e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate.
Come stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, di modifica al Codice dell’amministrazione digitale, DigitPA ha adottato le Linee guida contenenti le indicazioni per le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica.
Tali linee guida forniscono le necessarie indicazioni per la stesura delle convenzioni e individuano le informazioni che devono essere comunicate a DigitPA (datipubblici@digitpa.gov.it) per ogni convenzione stipulata, ai fini del monitoraggio e delle conseguenti attività di relazione previste dal comma 3 dello stesso articolo 58 del CAD.
