Documento Informatico e documento amministrativo informatico
Il D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 - Codice dell'Amministrazione Digitale - vigente ha recentemente ampliato l’articolato giuridico e tecnico in modo da creare le condizioni per rendere effettivi i principi in esso contenuti.
In questo ambito, l’articolo 1, comma 1, lettera p) del Codice definisce il documento informatico come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”; una definizione importante maturata lungo il percorso normativo avviato da anni nella pubblica amministrazione su queste tematiche.
In attuazione poi a quanto disposto nell’articolo 20, commi 3 e 4, nell’articolo 22, commi 2 e 3, nell’articolo 23-bis, commi 1 e 2, nell’articolo 23-ter, commi 3, 4 e 5, nell’articolo 40, comma 1 e nell’articolo 41 comma 2-bis, DigitPA ha redatto le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
Le citate regole tecniche, predisposte da DigitPA all’interno di un gruppo di lavoro dedicato, raccolgono in specifici allegati indicazioni tecniche di maggior dettaglio:
- Allegato 1 – Glossario/Definizioni
- Allegato 2 – Formati
- Allegato 3 – Standard e Specifiche tecniche
- Allegato 4 - Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione
- Allegato 5 - Metadati
Nell’ambito delle iniziative destinate a favorire la riduzione dei flussi cartacei e la dematerializzazione delle informazioni tra le amministrazioni e fra queste ed i cittadini, i professionisti e le imprese, si collocano i programmi in grado di generare elettronicamente un contrassegno a stampa (timbro digitale) per la verifica della provenienza e della veridicità del documento analogico riprodotto in remoto rispetto all’originale informatico, che saranno adottati sulla base delle regole e dei criteri contenuti nelle linee guida in corso di emanazione da parte di DigitPA
