La normativa sull'accessibilità
La Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, comunemente nota come "Legge Stanca", prendendo spunto dal dettato costituzionale che stabilisce il principio di uguaglianza, ha l'obiettivo di abbattere le “barriere virtuali” che limitano l’accesso dei disabili alla società dell’informazione e li escludono dal mondo del lavoro.
I punti fondamentali del provvedimento
- Privati e PA devono realizzare siti accessibili a tutti. È previsto, infatti, che i nuovi contratti stipulati dalla PA per la realizzazione di siti internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, comportando responsabilità di carattere dirigenziale e disciplinare.
- Accessibilità e fruibilità degli strumenti didattici e formativi: gli strumenti scolastici dovranno essere realizzati con tecniche che ne favoriscano l’uso da parte dei non vedenti e degli ipovedenti.
- Vengono fissare regole generali, chiare e vincolanti, tramite un regolamento governativo (il DPR 1 marzo 2005, n. 75) - per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche - e un decreto ministeriale attuativo (il DM 8 luglio 2005), che stabilisce le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti.
- Non discriminazione dei lavoratori con disabilità: i datori di lavoro - pubblici e privati - devono mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Le disposizioni
Le amministrazioni pubbliche (vedi oltre "I soggetti obbligati") sono tenute a rispettare i criteri di accessibilità in due modi:
- nelle procedure di gara l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità devono costituire motivo di preferenza, a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica;
- non possono essere stipulati contratti, a pena di nullità, per la realizzazione e la modifica di siti, se essi non rispettano i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto ministeriale.
I privati, invece, possono richiedere facoltativamente la verifica di accessibilità dei propri siti.
I soggetti obbligati
Oltre alle pubbliche amministrazioni (secondo la definizione dell'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001), ad osservare la legge devono essere:
- gli enti pubblici economici;
- le aziende private concessionarie di servizi pubblici;
- gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
- le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
- le aziende municipalizzate regionali;
- le aziende appaltatrici di servizi informatici.
Il logo di accessibilità
I siti web delle PA che hanno superato con esito positivo le verifiche previste dal Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, possono esporre il logo ufficiale che attesta il possesso del requisito di accessibilità.
L'autorizzazione ad esporre il logo va richiesta a DigitPA, utilizzando il
servizio on line già gestito dal CNIPA, dopo aver compilato un rapporto conclusivo di accessibilità.
Lo stesso servizio consente di consultare l'elenco completo ed aggiornato dei siti con logo di accessibilità.
Il Codice dell'Amministrazione Digitale
L'articolo 17 stabilisce che, tra i compiti che il centro di competenza che le PA centrali sono tenute ad istituire, siano compresi:
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.
Inoltre l'articolo 53 (che tratta dei siti web) stabilisce che:
- le PA centrali realizzino siti istituzionali che rispettano i principi di accessibilità, nonchè di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
- Lo Stato promuova intese ed azioni comuni con le Regioni e le Autonomie locali, affinchè anch'esse realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui sopra.
Altri provvedimenti
Decreto Ministeriale 30 aprile 2008
Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili.
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 13 marzo 2001, n. 3/2001
Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Circolare AIPA 6 settembre 2001
Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili.
Direttiva 30 maggio 2002 sul dominio "gov.it"
Conoscenza e l'uso del dominio internet ".gov.it" e l'efficace interazione del portale nazionale "italia.gov.it" con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali
