La normativa sulla PEC

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Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

  1. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (PDF)
    Codice dell'amministrazione digitale (GU n. 112 del 16-5-2005 -Suppl. Ordinario n. 93 e G.U. n. 99 del 29 aprile 2006)
    Il CAD prescrive che le amministrazioni utilizzino la PEC per comunicare con i soggetti interessati che ne facciano richiesta (Art. 6) e si dotino di una casella PEC per ciascun registro di protocollo (Art. 47, c. 3). Inoltre stabilisce che le comunicazioni di documenti tra le PA siano valide, ai fini della verifica della provenienza, se trasmesse attraverso sistemi di PEC (Art. 47, c. 2). In base all'Art. 48, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC. Tale trasmissione equivale alla notificazione per mezzo della posta.

 

Norme sulla PEC ai cittadini

  1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (PDF)
    Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini (G.U. 25 maggio 2009, n. 119)
    Il decreto stabilisce di concedere gratuitamente una casella di posta certificata a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, in attuazione dell'articolo 8 del CAD, per il quale lo Stato deve promuovere iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle PA.
  2. Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 - Legge 2/2009 (testo)
    Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263)
    La legge introduce l'obbligatorietà della PEC per le imprese costituite in forma societaria e per i per i professionisti iscritti agli Ordini. Gli Enti pubblici sono invece tenuti a pubblicare i propri indirizzi PEC sull'Indice delle PA. Inoltre, tutte le comunicazioni tra Enti pubblici, professionisti ed imprese possono avvenire via PEC, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

 

Norme sui gestori PEC

  1. Circolare CNIPA n. 56 del 21 maggio 2009 (PDF)
    "Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68" (G.U. del 22 luglio 2009, n. 168)
  2. Circolare CNIPA n. 51 del 7 dicembre 2006 (PDF)
    "Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»." (G.U. 21 dicembre 2006, n. 296)
    La circolare disciplina l’attività di vigilanza e di controllo svolta dal CNIPA (oggi DigitPA) nei confronti dei gestori di PEC.
  3. Decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 (PDF)
    "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata." (G.U. 15 novembre 2005, n. 266)
  4. Allegato al Decreto 2 novembre 2005 (PDF)
    “Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata”
    Contiene tutte le regole e le specifiche tecniche per l'utilizzo della PEC.
  5. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (PDF)
    "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3." (G.U. 28 aprile 2005, n. 97)
    Il DPR disciplina le modalità di utilizzo della PEC, non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini.
Documentazione