Elenchi PEC

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Il Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, agli artt. 16 e 16 bis, ha introdotto l’obbligo per le imprese e i professionisti di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ai competenti organi (rispettivamente Registro Imprese e Ordini Professionali), che hanno l’onere di rendere disponibile la consultazione telematica di tali indirizzi, alle sole pubbliche amministrazioni. I predetti articoli istituiscono inoltre l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di istituire  una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo e darne comunicazione a DigitPA, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (Indice delle Pubbliche Amministrazioni - IPA).

L’IPA, istituito con l’art 57 bis del CAD e consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it, contiene pertanto i riferimenti di posta elettronica certificata delle amministrazioni, e consente la fruibilità dei dati in diverse modalità.
In merito all’estrazione degli Elenchi di indirizzi PEC, l’art. 6 comma 1 bis del CAD prevede che il Registro delle imprese, gli albi professionali e il concessionario del servizio CEC PAC - Posta elettronica certificata al cittadino - (Erogatori) rendano disponibile la consultazione ed estrazione degli indirizzi PEC presenti nei loro archivi alle Pubbliche Amministrazioni (Fruitori), secondo le regole tecniche emanate da DigitPA.

Le Regole tecniche stabiliscono che gli Erogatori siano iscritti nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e consentano sia la consultazione degli indirizzi PEC o di elenchi di indirizzi PEC (intesa come mera visualizzazione) sia la loro estrazione (ovvero la disponibilità degli indirizzi su archivi elettronici). Gli indirizzi sono resi disponibili ai Fruitori in modalità atte ad essere utilizzate tramite web e tramite cooperazione applicativa, secondo le regole tecniche di cui al DPCM 1 aprile 2008.

Gli Erogatori possono utilizzare soggetti terzi per la gestione tecnica dei servizi di consultazione ed estrazione. In particolare per gli ordini o i collegi la gestione tecnica può avvenire, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in forma aggregata e per più elenchi o albi professionali, purché l’aggregazione consenta di:

  • tenere logicamente separati gli accessi ed i trattamenti da parte degli incaricati;
  • tenere logicamente separati gli ambiti di memorizzazione ed elaborazione;
  • sia fornito ai Fruitori un accesso unitario, nell’ambito dello stesso albo o elenco professionale, dei dati identificativi e degli indirizzi PEC dei rispettivi ordini o collegi.

Le regole tecniche prevedono, per la messa in esercizio dei servizi di consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC, un regime transitorio. A tal riguardo gli Erogatori devono inviare a DigitPA un piano di lavoro dal quale si evincano le date di disponibilità dei servizi di consultazione ed estrazione.

Le comunicazioni a cui sono tenuti i soggetti Erogatori, di cui all’art 6 delle “Regole tecniche per la consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC di cui all’art. 6 comma 1-bis del CAD”, devono essere indirizzate alla casella e-mail pdl_erogatori@digitpa.gov.it .

 

Elenco dei servizi attivati dagli erogatori

EROGATORE MODALITA’ WEB
(transitorio)
MODALITA’ WEB
(a regime)
Consiglio nazionale degli Attuari   X
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina   X
Ordine nazionale dei Chimici X  
Registro imprese X  
Concessionario servizio CEC-PAC X  
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro X  
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali X  
Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari X  
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (offre il servizio a 77 ordini provinciali) X  

 

Documentazione